Nella maggior parte delle giurisdizioni, l'unico vero obbligo dell'azionista è quello di sbloccare l'importo della sottoscrizione della sua partecipazione, cioè di pagarlo.
Se ha versato l'intero importo della sottoscrizione della sua partecipazione, inizialmente o successivamente, il termine si riferisce allora al capitale sociale o alla partecipazione interamente versati.
Se ha versato solo una parte della quota in considerazione della sua partecipazione, e si impegna a pagare tutto o parte del saldo della stessa quando la società ne avrà bisogno e lo chiamerà a versare il saldo con delibera consiliare, delibera assembleare o decisione del liquidatore in caso di liquidazione o fallimento della società, si parla di partecipazione o capitale azionario parzialmente versato.
Tuttavia, è comune che gli azionisti si impegnino in un determinato comportamento, in determinati conferimenti in natura o in industria, o addirittura impongano obblighi a se stessi o agli altri azionisti per la sopravvivenza della società.
L'utilità del patto parasociale è quindi quella di integrare la normativa applicabile al fine di concretizzare gli impegni e/o gli obblighi di un socio necessari in una situazione particolare.
Durata del Patto Parasociale
Come ogni contratto a tempo indeterminato, anche il patto parasociale può essere risolto in qualsiasi momento purché ne dia sufficiente preavviso da parte del notificante.
È quindi importante determinare nel modo più oggettivo possibile le esigenze delle parti per fissare una durata adeguata.
A questo proposito, in Francia, con sentenza del 6 novembre 2007, la Camera di Commercio della Corte di Cassazione (n° 07-10620) ha affermato che un patto concluso per tutto il tempo in cui gli azionisti sarebbero rimasti azionisti della società era considerato a tempo indeterminato e potrebbe quindi essere risolto anticipatamente.
Tra gli elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione vi sono certamente le prospettive di liquidità, ma anche la strutturazione del debito e quindi la necessità di garantire stabilità patrimoniale.
L'arrivo del termine costituirà una prova di affettio societatis e sarà l'occasione per rinegoziare il patto in un contesto meno anacronistico.
Bibliografia
La sezione di questo articolo sulla durata del patto parasociale è estratta e adattata al patto parasociale da un articolo di Nicolas Sidier, Associate Attorney, e Pierre Détrie, Attorney at Law, Péchenard & Associés dal titolo “La durata del patto associativo: un tema che conta“